Quesito
In merito alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria si domanda se per l’ascensore debba essere utilizzato un apposito criterio di riparto.
Parere
La legge (art. 1124 c.c.) stabilisce che “le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono e che la relativa spesa [quindi la spesa per manutenzione e la sostituzione di tali manufatti] è ripartita per metà in ragione del valore delle unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.
Rimane tuttavia un problema: è necessario verificare cosa preveda eventualmente il regolamento di condominio, poiché se questo ha natura contrattuale, essendo l’art. 1124 c.c. norma derogabile potrebbe prevalere sul predetto criterio legale.
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