Non è raro, in ambito condominiale, che sorga questione circa l’orario di convocazione dell’assemblea, specie se l’adunanza venga fissata in tarda serata. Ciò che accade di regola, per altro, per le assemblee in prima convocazione.
Della questione si è interessata la Cassazione la quale, con sentenza n. 697 del 22.1.’00, ha chiarito che, in mancanza di una norma del regolamento condominiale che disponga il contrario, “non esistono limiti di orario alla convocazione di un’assemblea condominiale; né la fissazione dell’assemblea in ora notturna può ritenersi completamente preclusiva della possibilità di parteciparvi”. Secondo i giudici da tanto discende, altresì, che “non sono applicabili, ai fini della verifica della regolare costituzione dell’assemblea e della validità delle delibere adottate in seconda convocazione, allorché, in prima, l’assemblea stessa sia andata deserta a causa dell’orario notturno, le maggioranze richieste dall’art. 1136 cod. civ. con riferimento alla validità delle deliberazioni adottate in prima convocazione”.
Si tratta di una precisazione (da interpretarsi naturalmente, con riguardo in particolare all’orario dell’adunanza in seconda convocazione, in modo ragionevole) che non può dirsi superata con l’entrata in vigore della legge di riforma dell’istituto condominiale (che su questi particolari aspetti nulla ha innovato) e che quindi è bene tener presente onde evitare inutili discussioni in materia.
da Confedilizia notizie, gennaio ’20
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