Confedilizia è stata audita dalle Commissioni riunite I e VIII della Camera sul decreto “Semplificazioni”. È intervenuto il dott. Antonio Nucera, responsabile del Centro studi.
In merito alle modifiche apportate dal decreto al superbonus 110%, Confedilizia ha espresso il proprio apprezzamento per lo spirito che ha mosso il legislatore e che va nella direzione auspicata dalla Confederazione. Tuttavia – al fine di rendere più efficaci le modifiche introdotte in tema di conformità urbanistico-edilizia – si è suggerito di operare in due direzioni specifiche:
1) prevedere un modello di Cila ad hoc per il superbonus, contenente solo gli elementi indicati come necessari di cui al novellato comma 13-ter dell’art. 119 del decreto “Rilancio”; disponendo, inoltre, che tale comunicazione mantenga la propria efficacia ai fini del superbonus anche a seguito di un’eventuale nuova comunicazione presentata per “varianti” intervenute nel corso dei lavori (infatti in questi casi, nella disciplina attuale, la nuova Cila sostituisce, annullandola, la precedente così impattando in modo negativo sui lavori cd. “trainati” che, per espressa previsione legislativa, devono essere eseguiti congiuntamente con quelli cd. “trainanti”);
2) reintrodurre la norma ora abrogata sulla verifica dello stato legittimo solo sulle parti comuni dello stabile per il caso di demolizione e ricostruzione del fabbricato.
Confedilizia ha, inoltre, espresso il proprio apprezzamento per un’altra modifica apportata dal decreto “Semplificazioni” che va nella direzione suggerita dalla stessa Confederazione: l’aver inserito tra gli interventi trainati dal supersismabonus i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche anche se effettuati a favore degli ultrassessantacinquenni. Per evitare che si possano creare problemi con i vari tetti di spesa, Confedilizia ha chiesto di chiarire che per tale tipologia di intervento si possa usufruire di un tetto di spesa autonomo (pari, per esempio, a 96.000 euro per unità immobiliare).
Infine, tra le varie modifiche/migliorie suggerite, si è segnalato che sarebbe necessaria pure una semplificazione che ampli il numero di soggetti a cui i proprietari, soprattutto nei piccoli centri, si possano rivolgere per l’esecuzione degli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico. Allargamento che si potrebbe ottenere modificando l’attuale meccanismo, disciplinato dall’art. 121 del decreto “Rilancio”, secondo cui l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (Sal) purché si rispettino determinate condizioni. La norma dispone espressamente, infatti, che per gli interventi relativi al superbonus “gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento del pagamento dei lavori”. Ciò che si è proposto è la possibilità di pattuire un ulteriore stato di avanzamento dei lavori pari, per esempio, al 10% a titolo di inizio dei lavori (una sorta di Sal di ingresso al superbonus). Questa innovazione (senza costi aggiuntivi per lo Stato) potrebbe costituire senz’altro un’utile soluzione per sopperire alla mancanza di liquidità delle piccole imprese ma anche degli stessi condominii.
Il video dell’audizione è disponibile sul sito confederale all’indirizzo www.confedilizia.it/audizioni-parlamentari_confedilizia/.
da Confedilizia notizie, luglio ’21
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