Ai sensi dell’art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ. l’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere comunicato “almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione”.
Sul fatto se i “cinque giorni” in questione debbano intendersi liberi o meno (se cioè dal calcolo vadano o no espunti il giorno della convocazione e quello della ricezione dell’avviso) si discute da tempo.
In proposito, si segnala – a livello di giurisprudenza di legittimità – una recente pronuncia della Cassazione, la n. 18635 del 30.6.2021 (ma nello stesso senso si vada anche Cass. sent. n. 955 del 27.3.1969), in cui si afferma che il giorno di ricezione dell’avviso, ai fini del computo del termine di cui trattasi, deve essere calcolato e che, pertanto, si tratta di giorni “non liberi”.
Tra gli studiosi, al contrario, è stato sostenuto che si tratta di “giorni liberi” (cfr. fra gli altri, F. Tamborrino, Come si amministra un condominio, Ed.: Il Sole 24 Ore, 216, 2004).
Essendo, comunque, la situazione ancora incerta e dibattuta, si comprende bene perché i maggiori commentatori, sia alla nuova sia alla vecchia disciplina, si incentrino nel dire che debbano essere giorni liberi: si evita, così, di coinvolgere gli amministratori in situazioni che potrebbero sfociare, sul piano pratico, in diatribe giudiziarie dall’esito incerto.
In conclusione, per tranquillità, appare consigliabile considerare senz’altro “liberi” i cinque giorni in parola.
da Confedilizia notizie, novembre ’21
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