La Cassazione ha stabilito che, se un regolamento condominiale contrattuale vieta l’uso di “casa di alloggio”, tale divieto si estende anche all’attività di bed and breakfast, considerata sovrapponibile alla prima. L’ordinanza 2770 del 4 febbraio ha confermato questa interpretazione, mettendo in luce il dibattito sulla possibilità di svolgere attività come affittacamere, B&B e locazioni brevi all’interno dei condomini. In questi casi, solo un regolamento contrattuale, approvato all’unanimità o accettato al momento dell’acquisto, può imporre limitazioni sull’uso degli immobili. Precedenti sentenze, come la Cass. 109/2016, hanno infatti equiparato l’attività di affittacamere a quella alberghiera e al B&B. Tuttavia, esiste un orientamento giurisprudenziale opposto che sostiene come l’esercizio dell’attività di B&B non modifichi la destinazione d’uso abitativo degli appartamenti, consentendo così tale attività nonostante il divieto di adibire l’immobile a uso diverso da civile abitazione. Anche per le locazioni brevi la Cassazione ha chiarito che esse non rientrano nel divieto previsto dal regolamento. Di conseguenza, il dibattito evidenzia la necessità di regole chiare e condivise all’interno del condominio e, per rendere opponibili tali clausole ai terzi, è fondamentale procedere alla trascrizione del regolamento. In definitiva, le limitazioni imposte costituiscono servitù reciproche che interessano ogni unità immobiliare, rendendo essenziale una precisa formulazione delle clausole per evitare future controversie.