È stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate necessario per rendere fruibile il cd. “Bonus acqua potabile” cioè il credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020) per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica.
Si tratta, in particolare, di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.
Il provvedimento definisce i criteri e le modalità di fruizione della misura e approva il modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa.
Quindi tra il 1° febbraio e il 28 febbraio 2022 per le spese sostenute nel corso di quest’anno.
Si ricorda che il bonus (per il quale è disponibile un fondo di 5 milioni di euro l’anno di spesa complessiva) è pari al 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato in:
- 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva, come detto, è di 5 milioni di euro l’anno, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.
Possono godere del beneficio le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale per i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del provvedimento di ieri sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle entrate, inviando l’apposito modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Dopodiché, il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.
Scheda riepilogativa sul BONUS
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