Un problema che spesso si pone riguarda il criterio da adottare per ripartire le spese relative alla manutenzione della canna fumaria condominiale.
Occorre allora aver presente che la questione è stata affrontata e risolta dalla dottrina precisando che – in assenza di un regolamento di condominio di origine contrattuale che disciplini la materia – le spese di cui trattasi devono essere ripartite secondo i criteri stabiliti per il bene principale. Deriva da tanto che, nel caso di canna fumaria posta al servizio di una caldaia centralizzata, gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria devono essere ripartiti secondo il valore della proprietà individuale di ciascun condòmino servito dalla caldaia (art. 1123, primo comma, cod. civ.), mentre le spese afferenti la manutenzione ordinaria (per assicurare, in ipotesi, un adeguato tiraggio dei fumi) devono essere suddivise in base al medesimo criterio adottato, in concreto, per suddividere le spese di riscaldamento (cfr. M. De Giorgi, Il condominio – Profili di tutela sostanziale e processuale, ed. Cedam, 2009, 543, e F. Tamborrino, Come si amministra un condominio, ed. Il Sole 24Ore, 2004, 619).
Quanto sopra sempreché – ben inteso – un regolamento di origine contrattuale non preveda diversamente in punto.
Estratto “TUTTOCONDOMINIO”
Pubblicati sullo stesso numero del Notiziario:
Amministratori e ferie – Amministratore senza formazione – Assemblea in videoconferenza – Casi clinici di condominio – Ripartizione spese e delibera – Condòmini “pro quota” – Installazione di un condizionatore – I numeri topici del condominio.
da Confedilizia notizie, luglio ’21
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