“In tema di locazione immobiliare – ha detto la Cassazione (sent. n. 9672/’20, inedita) – la prova per testimoni è ammissibile se la domanda è diretta a far valere l’illiceità dell’accordo dissimulato che preveda un canone superiore rispetto a quello risultante dal contratto registrato (ex art. 1417 cod. civ.) e quando vi è un principio di prova per iscritto (ex art. 2724, comma 1, n. 1, cod. civ.) che conferisca alla testimonianza riscontro probatorio documentale presuntivo”. In applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione di merito che non aveva ammesso la prova testimoniale, sebbene la conduttrice avesse dedotto, a fondamento della domanda di ripetizione di indebito, la nullità del contratto dissimulato volto ad ottenere un canone maggiorato e, inoltre, prodotto, quale prova documentale, un assegno bancario quietanzato, con imputazione specifica al pagamento del canone di locazione, recante un importo doppio rispetto a quello contenuto in una proposta contrattuale predisposta, su incarico del locatore, da un’agenzia immobiliare.
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