Lo scorso anno, con una modifica apportata dal decreto milleproroghe all’art. 9 del d.l. n. 47/2014, è stato disposto che l’aliquota della cedolare secca al 10% prevista per i contratti di locazione agevolati si applichi a regime anche ai contratti stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anzidetto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Solo per l’anno 2020, la stessa norma aveva previsto che tale agevolazione si applicasse “esclusivamente” ai contratti di locazione stipulati nei Comuni in questione con popolazione fino a 10.000 abitanti. Quindi, dal 2021, tale limitazione non opera più.
La stessa disposizione del milleproroghe di fine 2019 sopra citata ha previsto che l’aliquota della cedolare al 10% si applichi anche ai contratti di locazione agevolati stipulati nei Comuni di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n. 189/2016, convertito dalla l. n. 229/2016, in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una ‘zona rossa’ (cfr. tabella riepilogativa in calce).
Circa l’interpretazione della normativa anzidetta, si consiglia di rivolgersi alla propria Associazione territoriale di competenza.
da Confedilizia notizie, febbraio ’21
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