Nella recente sentenza ottenuta, in qualità di difensore del contribuente, dal dott. Francesco Veroi, responsabile del Coordinamento tributario Confedilizia, i giudici tornano a ribadire un importante principio (sostenuto fin da subito da Confedilizia) in tema di applicabilità della cedolare secca anche nel caso in cui il conduttore di un contratto di locazione ad uso abitativo non sia una persona fisica (“o una cooperativa o ente senza scopo di lucro per la sub locazione a studenti”).
La Commissione tributaria provinciale di Treviso – dopo aver osservato che da qualche anno l’Agenzia delle entrate, basandosi su due circolari interpretative (la n. 26/E/2011 e la n. 50/2019), effettua controlli sui contratti di locazione sottoposti al regime della cedolare secca, emettendo avvisi di liquidazione nei confronti dei locatori quando il conduttore risulti una persona giuridica (a prescindere dall’effettiva destinazione d’uso dell’immobile locato e a prescindere che il locatore sia una persona fisica) – ricorda che le circolari sono “atti amministrativi a valenza interna”. Proprio per questo occorre fare espresso riferimento alla disposizione di legge in forza del principio indiscutibile ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Ed in questo caso la normativa sulla cedolare secca prevede la fruibilità del sistema de quo alla condizione che il locatore sia una persona fisica, che non agisca in regime di impresa o di libera professione e l’unità immobiliare locata sia abitativa e destinata a tale uso.
La sentenza della Commissione tributaria in commento si colloca nel filone giurisprudenziale favorevole al contribuente.
Scarica qui la sentenza n. 138/1/2021 del 15.04.2021
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