Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.
Si potrebbe commentare con questo brocardo latino la risposta fornita dalla Direzione regionale della Toscana dell’Agenzia delle entrate a un quesito riguardante la cedolare secca per le locazioni abitative.
Il tema è quello, annoso, dell’applicabilità di tale regime tributario nel caso in cui il conduttore non sia una persona fisica. “In senso positivo – ha detto la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12395 del 2024 (cfr. Cn genn. ’25, pag. 8) – “depone non solo la lettera, ma anche la ratio della legge, che non è solo quella di contrastare l’evasione fiscale, ma anche quella di facilitare il reperimento di immobili ad uso abitativo (esigenza che può sorgere anche nell’esercizio delle attività imprenditoriali, arti o professioni, che sempre più spesso avvengono lontano dal luogo di residenza/sede o sono dislocate in plurimi contesti territoriali) e quella di sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare, che richiede periodiche spese di manutenzione straordinaria”.
La pronuncia della Suprema Corte sembrava aver messo un punto fermo su una vicenda che dal 2011 ha impegnato sin troppo – vista la chiarezza della norma, sin da subito interpretata dalla Confedilizia in senso conforme ai giudici di legittimità – contribuenti, uffici finanziari e Commissioni tributarie.
Sennonché, recentemente, rispondendo a un interpello sul punto, l’Agenzia delle entrate della Toscana ha confermato l’interpretazione che, prima di giungere all’attenzione della Suprema Corte, era stata ripetutamente bocciata dai giudici di merito. Il motivo? È presto detto: “La sentenza della Cassazione – hanno scritto – è al momento isolata e non può essere considerata, quindi, espressione di un orientamento consolidato”.
Viene voglia di riportare un altro passo della sentenza del 2024, quello in cui la Corte ricorda un concetto che dovrebbe essere ovvio, ma che a volte le Entrate sembrano ignorare: “Solo per completezza deve sottolinearsi – scrive la Cassazione – che l’Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte: di fronte alle norme tributarie, essa ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce mai fonte di diritto (Cass. n. 3598/2022; n. 14619/2000; Cass., Sez. U, n. 23031/2007). Conseguentemente, la Circolare dell’1/6/2011 n. 26/E, in quanto non manifesta attività normativa, essendo atto interno della stessa Amministrazione, è destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ed è, altresì, inidonea ad incidere sugli elementi costitutivi del rapporto tributario”.
Tant’è, occorre lottare ancora. E la Confedilizia continuerà a farlo, intervenendo pubblicamente sul tema, oltre che direttamente nei confronti dell’Agenzia delle entrate.
Nel frattempo, mentre siamo giunti nell’annualità che prevede – previo esercizio dell’opzione – l’applicazione della cedolare secca per il secondo sessennio relativamente ai contratti di locazione commerciale stipulati nel 2019, rimane aperta la questione del ripristino di questa misura, previsto dalla riforma fiscale approvata nel 2023 ma non ancora attuato. Anche in questo caso, non molleremo la presa.
Giorgio Spaziani Testa
da Confedilizia notizie, aprile ’25
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