“Nell’ipotesi di cessione di un alloggio a titolo oneroso a straniero privo di permesso di soggiorno, si configura il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, comma quinto, D.Lgs. n. 286 del 1998 quando l’autore del reato non si limita esclusivamente ad assicurare la disponibilità di un alloggio a chi sia privo di un valido titolo di soggiorno, ma agisce allo scopo di favorire la permanenza irregolare nel territorio dello Stato in violazione delle norme di cui al testo unico sull’immigrazione, mentre per integrare il reato previsto dall’art. 12, comma quinto bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, è sufficiente che colui il quale ha la diretta disponibilità del bene immobile agisca esclusivamente al fine di trarre un ingiusto profitto dalla locazione ovvero di dare alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno”. In applicazione di questo principio la Suprema Corte (sent. n. 20889/’17, inedita), respingendo i ricorsi degli imputati, ha confermato la configurabilità del reato di cui dell’art. 12, comma quinto, del citato testo unico, in relazione alle condotte di sublocazione a stranieri privi di permesso di soggiorno di appartamenti a prezzi ampiamente maggiorati rispetto a quelli concordati con i proprietari, al fine di favorire dapprima la loro permanenza irregolare, e successivamente favorendo e sfruttando la prostituzione. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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Condominio, innovazioni e consenso