Sul sito FiscoOggi, rivista on-line dell’Agenzia delle entrate, si torna a parlare del superbonus e delle plusvalenze in caso di vendita di immobili, rispondendo al quesito di un lettore che chiede se la nuova ipotesi di plusvalenza – introdotta dall’art. 1, comma 64, della legge di bilancio 2024 (l. 213/2023) – in caso di vendita nei 10 anni di un immobile su cui siano stati eseguiti i lavori agevolati da superbonus scatti anche se dello stesso abbia usufruito il comodatario anziché il proprietario.
La risposta è positiva sulla base degli importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 13 del 13.6.2024 (cfr. Cn lug. 2024), che vengono così sintetizzati:
– gli immobili interessati sono tutti quelli sui quali sono stati effettuati interventi ammessi al superbonus (anche quelli non residenziali), a prescindere dal soggetto che ha eseguito i lavori (proprietario o altri “aventi diritto” alla detrazione quali per esempio conduttore, comodatario, familiare convivente, ecc.), dalla loro tipologia (trainanti o trainati), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di questa;
– sono escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquisiti per successione e di quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione (o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia trascorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo);
– per il calcolo della plusvalenza, sulla quale il contribuente può applicare l’imposta sostitutiva del 26% (invece che il regime ordinario di tassazione), si rinvia alla citata circolare dell’Agenzia delle entrate.
da Confedilizia notizie, settembre ’24
Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione.