Con la circolare n. 19/E del 27.5.2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle recenti modifiche apportate alla disciplina relativa al superbonus e ai bonus edilizi. Dei vari chiarimenti resi (sul visto di conformità e la congruità dei prezzi, sui controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate, sulle modifiche intervenute in tema di cessione dei crediti, sulle polizze di assicurazione, sull’utilizzo dei crediti sottoposti a sequestro penale) si tratterà anche nel prossimo numero del notiziario.
Qui di seguito diamo conto di alcuni chiarimenti resi dall’Agenzia, con il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito all’obbligo di indicare nell’atto di affidamento dei lavori edili, i contratti collettivi applicati dall’impresa esercente i lavori.
Sulla questione, le Entrate hanno prima ricordato che l’ultima modifica normativa (apportata dall’art. 23-bis del decreto Ucraina-bis) ha ampliato la portata originaria della norma, in quanto la previsione attuale si riferisce alle opere intese in senso ampio, e non solo ai lavori edili, il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito ai soli lavori edili. L’Agenzia ha, poi, evidenziato quali sono i contratti collettivi nazionali del settore edile che posseggono i requisiti previsti dalla norma: “allo stato” sono quelli identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel): F012 (che ha assorbito i precedenti contratti F011 e F016); F015; F018 (che ha assorbito il precedente contratto collettivo F017). Il committente ha l’onere di richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti. Tale obbligo – continuano le Entrate, chiarendo un’importante questione che era rimasta finora insoluta (cfr. altro articolo pubblicato a lato) – deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor o qualora i lavori edili siano oggetto di subappalto. In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato. Le Entrate hanno precisato inoltre “che i commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono unicamente quelli che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti. La norma, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti”. L’Agenzia ha, poi, chiarito che la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori – comunque obbligatoria – non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
Le disposizioni in commento, che operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio e ai lavori edili avviati successivamente a tale data, si applicano – hanno continuato le Entrate con un’interpretazione di più ampia portata rispetto a quella di alcuni interpreti – ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative alla fruizione diretta delle seguenti agevolazioni: superbonus (art. 119, d.l. n. 34/2020); recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), Tuir); efficienza energetica (art. 14, d.l. n. 63/2013; adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, d.l. n. 63/2013; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (art. 1, commi 219 e 220, legge di bilancio 2020); installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir), ivi compresi gli interventi di cui all’art. 119, commi 5 e 6, d.l. n. 34/2020; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter, d.l. n. 63/2013); detrazione per le spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter, d.l. n. 34/2020); credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120, d.l. n. 34/2020; bonus mobili (art. 16, comma 2, d.l. n. 63/2013) con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, Tuir; bonus verde (art. 1, comma 12, l. n. 205/ 2017).
da Confedilizia notizie, giugno ’22
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