La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n 4690/’19, depositata il 22.11.’19, ha accolto l’appello di un contribuente al quale era stato richiesto dall’Agenzia delle entrate, con avviso di liquidazione, di pagare l’imposta suppletiva di registro (pari a 200 euro) per la clausola penale inserita nel contratto con la quale le parti avevano previsto che, in caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, del corrispettivo o degli oneri accessori e delle spese a carico di parte conduttrice, questa era tenuta a corrispondere sulle somme dovute e per il tempo del mancato pagamento un interesse legale di mora, dal giorno della scadenza del pagamento.
I giudici di secondo grado – dopo aver evidenziato in relazione al caso concreto che “più che di una clausola, si tratta della specificazione, dettata dallo ius superveniens, di qualcosa di connaturato al contratto, di genetico…” – hanno specificato che l’interconnessione della clausola in questione “con gli altri articoli del contratto di locazione appare oggettivamente causale, non contingente o frutto di un’autonoma determinazione pattizia”, sostanziandosi “nella volontà di conseguire lo scopo avuto di mira dal contratto, che è quello dell’esatto, tempestivo e reciproco adempimento”. In definitiva, la Commissione tributaria regionale ha concluso che la fattispecie debba “rientrare tra quelle di cui all’art. 21, c.2, TUR, ai sensi del quale l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione fiscalmente più onerosa”.
da Confedilizia notizie, gennaio ’20
Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione.