29° Convegno Coordinamento legali Confedilizia di Piacenza
avv. Renzo Rossi
La ricorrenza di clausole limitative della destinazione delle proprietà esclusive nel regolamento (contrattuale) di condominio non è infrequente.
In alcune pronunce giurisprudenziali è stato messo in luce un onere di precisione che il redattore del regolamento condominiale deve rispettare: per evitare ogni equivoco in una materia atta a incidere sulla proprietà dei singoli condòmini, i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni chiare. Al giudice del resto sembra essere preclusa un’interpretazione estensiva, che dovrà essere condotta ricorrendo ai canoni ermeneutici previsti nella disciplina del contratto (artt. 1362 ss c.c.) con particolare attenzione all’univocità delle espressioni letterali, pur nel coordinamento delle clausole dell’intero regolamento a norma dell’art. 1363 c.c.
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