“In tema di condominio di edifici, l’ascensore installato ““ex novo””, per iniziativa ed a spese di alcuni condòmini, successivamente alla costruzione dell’edificio, non rientra nella proprietà comune di tutti i condòmini, ma appartiene a quelli, tra costoro, che l’hanno impiantato, dando luogo ad una particolare comunione parziale, distinta dal condominio stesso; tale è il regime proprietario finchè tutti i condòmini non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione dell’opera, con l’obbligo di pagarne ““pro quota”” le spese all’uopo impiegate, aggiornate al valore attuale, secondo quanto previsto dall’art. 1121, comma 3, cod. civ., non assumendo rilievo giuridicamente rilevante, ai fini della natura condominiale dell’innovazione, la circostanza che questa sia stata, di fatto, utilizzata anche a servizio delle unità immobiliari di proprietà di coloro che non avevano inizialmente inteso trarne vantaggio”. Interessante decisione (inedita) n. 10850/’20 della Cassazione
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