“In tema di invalidità delle delibere assembleari (ha detto la Cassazione nella decisione inedita n. 1853/’18), il conflitto di interessi tra condòmino e condominio, manifestandosi al momento dell’esercizio del potere deliberativo e vertendo sul contrasto tra l’interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune della collettività, è sussumibile nella fattispecie disciplinata dall’art. 2373 cod. civ. e non in quella prevista dall’art. 1394 cod. civ., in cui, al contrario, il conflitto si palesa al momento di esercizio del potere rappresentativo e fonda sul contrasto tra l’interesse personale del rappresentato e quello, pure personale, del rappresentante”.
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