Tra le diverse disposizioni introdotte dalla legge di riforma del condominio (l. n. 220/’12) v’è n’è una che va ad integrare le norme transitorie del codice civile. Si tratta dell’art. 155 bis che così testualmente recita: “L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all’articolo 1122 bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice”. È evidente che il primo aspetto da chiarire per interpretare la disposizione in questione è il riferimento al citato art. 1122 bis – entrato in vigore il 18.6.’13 – e, in particolare, al suo primo comma, il quale stabilisce che “le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze” debbano essere realizzati “in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche”. Gli impianti cui fa riferimento l’art. 155 bis sono, dunque, quelli non centralizzati “per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo”. Impianti che, se di nuova installazione, trovano la loro disciplina nell’art. 1122 bis; mentre, se già esistenti, sono regolati, ai fini del loro adeguamento, dal predetto art. 155 bis. Tuttavia – come correttamente osservato in dottrina – è da ritenersi che il richiamo al primo comma del più volte citato art. 1122 bis sia stato operato dal legislatore della riforma non solo allo scopo di individuare il tipo di impianti interessati dalla disposizione, ma anche per richiamare le condizioni (indicate, come abbiamo visto, nel medesimo primo comma), che le installazioni in parola debbono rispettare in tema di pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà esclusiva, oltre che di decoro architettonico. Discende da quanto precede, allora, l’ulteriore considerazione che bisogna tener conto, per una corretta lettura dell’art. 155 bis, anche di ciò che prevede l’art. 1122 bis al fine di prevenire eventuali pregiudizi ai beni condominiali. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
e agenti immobiliari presso le Associazioni territoriali di Confedilizia