Importante pronuncia della Cassazione in tema di responsabilità solidale nel contratto di appalto.
Con ordinanza n. 19514 del 10.7.2023 i giudici di legittimità hanno, infatti, chiarito che il condominio non rientra – così come, peraltro, da tempo sostenuto da Confedilizia – nell’ambito di applicazione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 10.9.2003; norma che impone, in caso di appalto di opere o di servizi, al committente imprenditore o datore di lavoro – in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto – di “corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
Secondo la Cassazione “la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”.
In particolare, per la Corte, “la solidarietà mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento”.
In questo contesto – hanno precisato i giudici – “il limite soggettivo positivo a tale estensione è dato dalla qualità di imprenditore o di datore di lavoro del committente, mentre quello negativo è integrato dalla esplicita esclusione”, per effetto del comma 3-bis del citato d.lgs. n. 276/2003, “dall’attrazione dell’orbita della solidarietà delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o professionale”. E dato che il condominio “non svolge attività d’impresa, non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo e non assume, soprattutto ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condòmini” (“posto che si tratta di un ente di gestione dei beni comuni”), è da escludersi – ha concluso la Cassazione – che esso possa essere soggetto alla disciplina della responsabilità solidale prevista per il caso di appalto di opere o di servizi.
Il testo dell’ordinanza è disponibile presso le Associazioni territoriali della Confedilizia (indirizzi sul sito: www.confedilizia.it).
Estratto “TUTTOCONDOMINIO”
Pubblicati sullo stesso numero del Notiziario:
Parliamo di condominio e non solo: “Animali in condominio” – Casi clinici di condominio – Condominio e villette a schiera – I limiti all’uso della proprietà esclusiva in condominio.
da Confedilizia notizie, settembre ’23
Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione.