“Il solaio che separa due unità abitative, l’una sovrastante l’altra ed appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune – ha detto la Cassazione (sent. n. 24266/’18, inedita) – ai due piani; tale presunzione ““iuris tantum”” vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condòmini, sicché le spese per la loro manutenzione e ricostruzione competono in parti eguali ai rispettivi proprietari, come previsto dall’art. 1125 cod. civ”.. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che, statuendo sulla ripartizione delle spese di riparazione e manutenzione di una terrazza di proprietà e in uso esclusivo, costituente il solaio dell’appartamento sottostante, aveva applicato in via analogica l’art. 1125 predetto ed escluso l’utilizzabilità dell’art. 1126 codice civile. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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