“La deliberazione condominiale – ha stabilito la Cassazione (sentenza n. 21909/’19, inedita) – avente ad oggetto l’installazione di un ascensore inidoneo al raggiungimento dell’ultimo piano è affetta da nullità incidendo, da un lato, sul diritto del singolo (proprietario dell’ultimo piano) rispetto all’utilizzo di un bene comune (ascensore), impedendogli in tal modo un uso pieno del bene e, dall’altro, sul valore della proprietà esclusiva, per cui la relativa impugnazione non è soggetta al rispetto del termine di decadenza di trenta giorni di cui all’art. 1137 cod. civ.”. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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