Quesito
L’art. 1130-bis del codice civile consente ai condòmini di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa e di estrarne copia. Si domanda se ciò sia possibile anche per i conduttori.
Parere
L’articolo in questione – introdotto dalla legge di riforma del condominio (l. n. 220/2012) – prevede, al primo comma, quinto periodo, che (oltre ai condòmini) anche “i titolari di diritti reali o di godimento” sulle unità immobiliari possano prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. La norma – diversamente dall’art. 1130, n. 6, del codice civile (nella parte in cui parla dei soggetti le cui generalità devono essere contenute nel registro di anagrafe condominiale) – non precisa se si tratti di diritti “personali” di godimento. Ciononostante, è evidente che la disposizione non possa interpretarsi in altro modo.
Anche il conduttore, pertanto, ha diritto – ai sensi dell’art. 1130-bis del codice civile – di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa e di estrarne copia.
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