“Ove il proprietario di un impianto termico ne affidi, mediante contratto, la manutenzione ad un soggetto tecnicamente esperto, grava su quest’ultimo, quale “terzo responsabile” ai sensi dell’art. 31 della legge n. 10 del 1991, la responsabilità per il danno arrecato dall’impianto a terzi atteso che, ai sensi del secondo comma di tale disposizione e dell’art. 1, comma 1, lett. o), del d.p.r. n. 412 del 1993, l’affidamento della gestione e manutenzione e, quindi, della custodia dell’impianto comporta lo spostamento della responsabilità dal proprietario al delegato, ove il contratto di manutenzione risponda alle prescrizioni della citata legge n. 10 del 1991 e il delegato sia iscritto in apposito albo, possieda conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell’impianto ed idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, non coincida con il fornitore dell’energia e non deleghi a terzi l’attività di manutenzione”. Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 13966/’19, inedita) che, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente il diritto del condominio proprietario di un impianto termico di rivalersi sulla società incaricata della manutenzione delle somme versate a titolo di risarcimento del danno per l’inquinamento ambientale causato dal carburante fuoriuscito dall’impianto attraverso una griglia posta alla base della vasca di contenimento. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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