“La responsabilità per il crollo di un lastrico solare ad uso esclusivo, determinato da vizi e carenze costruttive dell’immobile, è ascrivibile in via esclusiva, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., al proprietario ovvero all’usuario esclusivo, in quanto il danno è conseguente a fatti che involgono la sola responsabilità del custode, e non anche la violazione di obblighi di manutenzione gravanti sul condominio”. Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 23680/’16, inedita). * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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