“Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all’art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condòmini (…), ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 14381 del 23.5.2024.
26.6.2024
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