Interessante decisione della Cassazione a proposito di una fattispecie che non risulta prima d’ora affrontata e risolta uniformemente. I Supremi giudici hanno stabilito (sent. n. 33057/’18, inedita) che “in tema di condominio, le decisioni sulla scelta del contraente per l’esecuzione di lavori da conferire in appalto e sul riparto del relativo corrispettivo, assunte da una commissione di condòmini nominata con delibera assembleare con l’incarico di esaminare i preventivi di spesa, sono vincolanti per tutti i condòmini – anche dissenzienti – solamente in quanto rimesse all’approvazione, con le maggioranze prescritte, dell’assemblea le cui funzioni non sono delegabili a un gruppo di condòmini”. Nella specie, la Cassazione ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva invece ritenuto che la delibera assembleare di incarico a due consiglieri di esaminare i preventivi e decidere la spesa da affrontare fosse idonea a conferire ad essi, quali mandatari degli altri condòmini, poteri rappresentativi in ordine alla stipula del contratto di appalto. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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