“In tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, la legittimazione ad agire spetta al condòmino che sia stato assente all’assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l’onere di provare tali circostanze. Il difetto di detta legittimazione può, invece, essere rilevato d’ufficio dal giudice ed il relativo accertamento non è soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facoltà di opporre la menzionata delibera a chi non ne abbia titolo”. Così ha deciso la Cassazione (sent. n. 5611/’19, inedita). * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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