Il decreto “Sostegni”, come convertito in legge, ha esteso ai canoni di locazione non percepiti a decorrere dall’1 gennaio 2020 le disposizioni dell’art. 26 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) che prevedono che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrano a formare il reddito del contribuente, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.
La norma originaria (a seguito della modifica apportata con il decreto-legge n. 34 del 2019, come convertito in legge) prevedeva tale possibilità solo per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Si ricorda che ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica la tassazione separata di cui all’art. 21 del Tuir, con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.
Per i canoni di locazione abitativa, invece, che non rientrano in tali previsioni (e quindi per le morosità antecedenti all’1.1.2020) permane, “per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare”.
Come noto, la detassazione dei canoni di locazione non percepiti è – da lungo tempo – una richiesta di Confedilizia. La norma approvata è un passo avanti, ma resta molto da fare, a partire dall’estensione del principio agli affitti non abitativi.
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