“Ai fini della determinabilità dell’oggetto del contratto preliminare di compravendita immobiliare (e in funzione della conseguente adottabilità della pronuncia ex art. 2932 c.c.), è necessario avere riguardo all’indicazione e descrizione degli elementi identificativi del bene che ne costituisce l’oggetto, restando irrilevanti eventuali successive modifiche dei dati catastali del bene stesso, in quanto elementi esterni non incidenti sulla relativa identificazione”.
Così la Cassazione civile, con sentenza n. 34 del 2.1.2024.
17.4.2024
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