“I difetti della costruzione devono consistere in una qualsiasi alterazione conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che – pur non riguardando sue parti essenziali (…) – incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell’immobile”. In questa prospettiva, “sono gravi difetti dell’opera, rilevanti ai fini dell’art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 30792 del 6.11.2023.
13.3.2024
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