La Cassazione (sent. n. 27248/’18, inedita) s’è espressa in termini chiari a proposito delle diramazioni degli impianti idrici: “La presunzione – ha detto – di proprietà comune dell’impianto idrico di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, cod. civ., non può estendersi a quella parte dell’impianto ricompresa nell’appartamento dei singoli condòmini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle denominazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari”. La Suprema Corte ha enunciato il principio in una fattispecie in cui le infiltrazioni erano state causate dalla rottura della chiave di stacco dell’acqua sita nella cucina dell’appartamento sovrastante. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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