“In tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, nell’ipotesi di vendita, con un unico atto o con più atti collegati, ad uno stesso soggetto di una pluralità di unità immobiliari, tra cui quella oggetto del contratto di locazione, l’esercizio del diritto di prelazione e di riscatto da parte del conduttore ai sensi degli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978 è ammesso solo se si tratti di vendita cumulativa e non già di vendita in blocco, la quale ultima ricorre quando sussistano significativi e penetranti requisiti di oggettiva unità strutturale o funzionale tra gli immobili costituenti le elementari componenti di un’effettiva vendita in blocco, quale cessione di un «complesso unitario» diverso dalla mera somma delle singole unità immobiliari; ne deriva che, nell’effettuare la relativa indagine, il giudice di merito è tenuto a considerare, e quindi ad esplicitare in motivazione, i criteri oggettivi seguiti”. Lo ha detto la Cassazione con sentenza n. 19502/’17, inedita. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
“In tema di condominio negli edifici, il consenso alla realizzazione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espres... Leggi
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Condominio, innovazioni e consenso