Come si ricorderà, sull’ultimo numero di Confedilizia notizie abbiamo trattato del distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento, esaminando, in particolare, i presupposti previsti dall’art. 1118 cod. civ. per porre legittimamente in essere un’operazione del genere.
Restando in argomento, interessa ora segnalare, per completezza, che il decreto interministeriale 26.6.’15 (“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”), noto anche come “decreto requisiti minimi”, prevede – con riguardo al caso di “ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo utente/condòmino” – la realizzazione di “una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione)”.
In proposito il provvedimento precisa, fra l’altro, che la soluzione progettuale prescelta debba essere motivata con un’apposita relazione tecnica redatta sulla base dei risultati della predetta diagnosi energetica, la quale, a sua volta, tenga conto, “in modo vincolante ma non esaustivo”, almeno delle seguenti opzioni: “a) impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa; b) impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa; c) le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici; d) impianto centralizzato di cogenerazione; e) stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014; f) per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232”.
In caso di distacco, quindi, occorre aver presente anche la suddetta previsione.
Estratto “TUTTOCONDOMINIO”
Pubblicati sullo stesso numero del Notiziario:
Norme inderogabili – Condominio occupato da venti anni – Contributi e conduttore – Opposizione a decreto ingiuntivo – Installazione tende da sole – Durata incarico amministratore e disdetta – Condominii con IVA al 10%
da Confedilizia notizie, aprile ’21
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