Del distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento abbiamo già parlato su queste colonne, in particolare commentando l’art. 1118 cod. civ. (“Diritti dei partecipanti sulle parti comuni”), il quale ora, dopo le modifiche recate dalla legge di riforma del condominio (l. n. 220/’12), prevede al quarto comma la possibilità, da parte del singolo condomino, di rinunciare all’utilizzo di tale impianto, se dal distacco non derivino “notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini” (cfr. Cn ott. ’13)
Ciò posto, si ritiene il caso di tornare a sottolineare l’importanza, in argomento, di quanto stabilito dall’art. 5, d.p.r. n. 412/’93. I commi 9-9quater di tale disposizione stabiliscono, infatti, che “gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”. Specifiche deroghe sono previste esclusivamente nei casi in cui: a) si proceda, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in un periodo precedente la suddetta data del 31 agosto, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l’adempimento dell’obbligo risulti incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesti e asseveri l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco “sopra il colmo del tetto”; d) si proceda alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; e) vengano installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
Per poter accedere alle indicate deroghe è inoltre obbligatorio installare generatori di calore dall’alto rendimento energetico aventi le specifiche caratteristiche elencate nello stesso art. 5.
Dunque, salvo casi particolari (e sempreché sul punto non vi sia una diversa disciplina regionale), chi si distacca dovrà fare in modo che il suo impianto individuale scarichi i fumi prodotti sopra il tetto dell’edificio in cui l’unità immobiliare è sita. Il che dovrà essere tenuto presente non solo in relazione ai costi da sostenere (in specie dai condòmini dei piani bassi, per i quali la rinuncia all’impianto centralizzato sarà senz’altro più onerosa rispetto agli altri condòmini), ma anche con riguardo ad un eventuale pregiudizio che potrebbe subire il decoro architettonico dello stabile (si pensi ad un canna fumaria installata sulla facciata).
Estratto “TUTTOCONDOMINIO”, Confedilizia notizie, febbraio ’16
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