29° Convegno Coordinamento legali Confedilizia di Piacenza
avv. Ascanio Sforza Fogliani
Come noto, l’art. 1138 c.c., con la nuova formulazione, è stato introdotto dalla Riforma del Condominio in vigore dal 18 giugno 2013 ed è – per quanto si riferisce all’ultimo comma – una norma nuova, non prevista nel vecchio ordinamento in quanto stabilisce che “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Nell’ottica della disposizione citata (che non fa distinzione tra regolamento assembleare e contrattuale) si pone, appunto, il problema del suo rapporto sia con il regolamento condominiale (o assembleare) sia (più delicato) con quello contrattuale: infatti, se con riguardo al primo, la prevalenza della norma sulle eventuali previsioni del regolamento è ormai scontata alla luce della prevalente giurisprudenza (di legittimità e di merito) formatasi, per quanto si riferisce al secondo, non lo è affatto.
L’intervento fa riferimento ad orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito in argomento, da cui emerge un progressivo spostamento, ad opera della giurisprudenza di merito (con la quale il relatore non si trova d’accordo), della prevalenza della norma rispetto alle previsioni del regolamento contrattuale.
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