L’amministratore di condominio “non ha l’obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, essendo tenuto a permettere ai condòmini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, gravando su questi ultimi l’onere di dimostrare che l’amministratore non ha consentito di esercitare detta facoltà”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 23893 del 5.9. 2024.
2.10.2024
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