Interessante pronuncia della corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio in tema di contributi consortili.
Con sentenza n. 243 del 9.1.2024, i giudici laziali, infatti, si sono così testualmente espressi: “In materia di onere probatorio, prima dell’entrata in vigore della legge n. 130/2022, la giurisprudenza di legittimità riteneva che, in presenza di un «piano di classifica» e dell’inclusione dell’immobile nel piano di contribuenza, il presupposto impositivo si considerava presunto, gravando sul contribuente l’onere di fornire la prova dell’illegittimità dell’imposizione consortile. Perciò, sino all’entrata in vigore della nuova disciplina, il presupposto impositivo, consistente nel vantaggio diretto e immediato per l’immobile, ex art. 860 cod. civ. ed ex art. 10 R.D. n. 215/1933, si riteneva presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del «piano di classifica» e dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza, gravando sul contribuente l’onere di provare l’illegittimità della pretesa, realizzandosi, in tal modo, un’inversione dell’onere probatorio. Difatti, l’adozione del «piano di classifica» ingenerava una «presunzione di vantaggiosità» dell’attività di bonifica svolta dal consorzio per gli immobili ricompresi nell’area di intervento, e quindi una presunzione di sussistenza di un vantaggio concreto per gli immobili in questione, superabile dal contribuente mediante prova contraria (…). Con l’entrata in vigore della citata legge n. 130/2022, che ha aggiunto il comma 5-bis all’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, in materia di onere probatorio, è stata innovata la portata applicativa delle presunzioni di matrice giurisprudenziale di tal ché la «presunzione di vantaggiosità» dell’attività svolta dal consorzio non è più applicabile e, di conseguenza, l’onere probatorio grava sempre sul consorzio, a prescindere dalla presenza o meno del «piano di classifica» e dell’insistenza dell’immobile nel «perimetro di contribuenza». Il che equivale ad affermare che è sempre onere del consorzio fornire l’effettiva dimostrazione circa la sussistenza dei presupposti per l’esigibilità dei contributi di bonifica e dimostrare, dunque, la piena legittimità della propria pretesa”.
Per completezza si precisa che la nuova disposizione introdotta dalla citata l. n. 130/2022, e richiamata dalla Cgt del Lazio, così recita: “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
da Confedilizia notizie, maggio ’24
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