Decreto “Cura Italia” come convertito in legge, norme di maggiore interesse
Requisizione di immobili (art. 6)
Si prevede che, nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l’emergenza sanitaria in atto, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, possa disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. La requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.
La norma prevede anche la misura dell’indennità di requisizione (pari allo 0,42% del valore corrente di mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione) nonché le procedure da seguire in caso di opposizione da parte del proprietario.
Cassa integrazione in deroga (art. 22)
Si estende la Cassa integrazione in deroga all’intero territorio nazionale e a tutti i dipendenti, di tutti i settori (compresi i dipendenti da proprietari di fabbricati, ma esclusi quelli dei datori di lavoro domestico). I datori di lavoro che sospendano o riducano l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica – e per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di integrazioni salariali – possono ricorrere alla Cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020. Per poter accedere alla CIGD, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze mediamente più di 5 dipendenti è previsto un apposito accordo con le rappresentanze sindacali aziendali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. Tale accordo non necessita per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le singole Regioni hanno dato attuazione al provvedimento.
Congedo e permessi per i lavoratori dipendenti del settore privato (artt. 23 e 24)
A decorrere dal 5 marzo i lavoratori (compresi i dipendenti da proprietari di fabbricati) che abbiano figli minori degli anni 12 possono usufruire di un periodo di congedo di 15 giorni (continuativi o frazionati) con diritto ad una indennità pari al 50% della retribuzione e coperti da contribuzione figurativa.
Il congedo può essere concesso alternativamente a entrambi i genitori per un periodo massimo comunque di 15 giorni e a condizione che nel nucleo famigliare non vi sia l’altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito a causa di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. I lavoratori titolari di permessi ex art. 33, l. 104/’92, possono usufruire di ulteriori 12 giornate di permesso retribuito nei mesi di marzo e aprile 2020.
Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26)
Si prevede che eventuali periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria (regolarmente certificati) siano a tutti gli effetti considerati come periodi di malattia ai fini del trattamento economico ma non computabili ai fini del periodo di comporto contrattuale. Gli oneri a carico del datore di lavoro per tali periodi sono a carico dello Stato. Per il comparto della proprietà di fabbricati, e in particolare i portieri, è auspicabile attendere indicazioni ufficiali per capire come poter beneficiare di tale disposizione.
Indennizzo di 600 euro (art. 27)
Viene riconosciuto un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite Iva (fra i quali, quindi, gli amministratori di condominio professionali), purché non iscritti ad Ordini professionali.
Inail (art. 42)
Si dispone che nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro (per dipendenti da datori di lavoro privati, compresi i dipendenti da proprietari di fabbricati), gli stessi vengano considerati come infortuni sul lavoro e quindi indennizzati dall’Inail, le cui prestazioni verranno erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro.
Divieto di licenziamenti (art. 46)
Si dispone che a decorrere dal 17 marzo 2020 sia precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi (artt. 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223) e che nel medesimo periodo siano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatti salvi specifici casi. Sino alla scadenza del suddetto termine, inoltre, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (tipico è il caso – nel comparto dei dipendenti da proprietari di fabbricati – del licenziamento per soppressione del servizio). Questa disposizione non si applica ai datori di lavoro domestico.
Estensione ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (art. 54)
Per un periodo di 9 mesi a partire dal 17 marzo 2020, si prevede – in deroga all’ordinaria disciplina in materia (art. 2, commi da 475 a 480, l. n. 244/’07) – la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di “aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”. L’accesso (per cui non è richiesta la presentazione dell’Isee) è riservato ai titolari di mutui di importo non superiore ai 400mila euro. Inoltre, la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui già ammessi ai benefìci del Fondo in questione (“per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate”), nonché per quelli che “fruiscono della garanzia del Fondo” prima casa (art. 1, comma 48, lettera c), l. n. 147/’13).
Si ricorda che il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di determinati eventi negativi legati allo stato di salute o all’attività lavorativa (tra cui anche “la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni”) degli interessati.
Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa (art. 54-ter)
Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica, viene sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dal 30 aprile, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 cod. proc. civ. che “abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura (Art. 54-quater)
Per l’anno 2020, vengono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell’usura (di cui all’art. 14, l. n. 108/’96). Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano “le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate”.
Sospensione di adempimenti tributari nonché certificazioni e precompilata (artt. 61-bis e 62, comma 1)
La norma si occupa degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale. Essa dispone la sospensione di tali adempimenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, a favore di tutti i soggetti (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche: quindi anche i condominii, oltre che le società) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
La norma si applica, ad esempio, ai termini di registrazione dei contratti di locazione (o di altro tipo: ad esempio, contratti di comodato ecc.) e ai termini di comunicazione delle risoluzioni, delle proroghe e di subentri.
La norma non dispone nulla in merito ai correlati versamenti, ad esempio, dell’imposta di registro. Sul punto però si è pronunciata l’Agenzia delle entrate che – con circolare n. 8/’20 – dopo aver evidenziato l’ampiezza della disposizione, ha segnalato quali esempi di casi di sospensione la registrazione dei contratti di locazione e di comodato, specificando che il correlato versamento segue la sospensione anzidetta. Nella stessa circolare l’Agenzia ha chiarito che per i contratti di locazione pluriennali, il versamento dell’annuale imposta di registro va eseguito nei termini ordinari, non essendo applicabile alcuna sospensione.
Gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni, così come i versamenti dell’imposta di registro correlata agli adempimenti sospesi.
I termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 vengono modificati; il termine per la presentazione della comunicazione dovuta dagli amministratori di condominio in relazione ai lavori condominiali che danno diritto ai bonus fiscali, così come il termine di presentazione all’Agenzia delle entrate e della consegna ai percipienti delle certificazioni fiscali vengono fissati al 31 marzo 2020 (solo per quest’ultimo incombente è stato previsto un ulteriore differimento dal “d.l. liquidità”).
Premio per i lavoratori dipendenti (art. 63)
Si prevede per i lavoratori dipendenti (compresi i dipendenti da proprietari di fabbricati) con un reddito complessivo da lavoro dipendente per l’anno 2019 inferiore a 40.000 euro, per il mese di marzo, un premio – che non costituisce reddito – di 100 euro rapportato alle giornate di lavoro prestate nella sede.
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)
A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate con un tetto di 20.000 euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di tale misura.
Credito di imposta per i conduttori di negozi e botteghe (art. 65)
Si prevede il riconoscimento di un credito di imposta in favore dei conduttori di locali commerciali rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta è pari al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 e può essere utilizzato solo in compensazione mediante modello F24, vale a dire per pagare somme a debito per imposte, ritenute, Iva e contributi. Il credito d’imposta è utilizzabile dal 25 marzo 2020 con il codice tributo 6914.
Sono esclusi, tuttavia dal credito d’imposta, i soggetti che svolgono le attività di cui agli allegati 1 e 2 del d.p.c.m. 11 marzo 2020; in pratica si tratta di tutti i soggetti esercenti commercio al dettaglio e servizi per la persona che sono autorizzati a tenere aperte le loro attività. Sono quindi esclusi dal credito d’imposta, tra gli altri, i supermercati, i negozi di alimentari, le stazioni di distribuzione dei carburanti, i negozi di ferramenta, le profumerie, le farmacie, le edicole, i negozi di telefonia e di ottica.
La norma non specifica se il credito d’imposta venga concesso a tutti i conduttori o – come il buon senso imporrebbe – esclusivamente ai conduttori che abbiano versato il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. A tale vuoto normativo ha supplito l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/’20 in cui ha chiarito che “il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”.
Sospensione dei pagamenti delle utenze (art. 72-bis)
Viene previsto che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), “con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani”, provveda alla sospensione “temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i Comuni individuati nell’allegato 1” al dpcm 1 marzo 2020. Entro 120 giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020, l’Arera è chiamata altresì a disciplinare “le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento” i cui termini di pagamento sono stati così sospesi.
Misure in tema di giustizia (artt. 83-84)
Viene disposto il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (ma sul punto sono stati disposti ulteriori differimenti dal “d.l. liquidità”) per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni. Fino al 15 aprile 2020 vengono altresì sospesi “i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione” di cui al d.lgs. n. 28/’10, “quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020”. Conseguentemente vengono sospesi anche “i termini di durata massima dei medesimi procedimenti”.
Sempre con riferimento alla mediazione, si prevede che “nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020”, i relativi incontri possano svolgersi, in ogni caso, “in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento”. Inoltre, che “anche successivamente a tale periodo” gli incontri possano essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento ed in applicazione dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 28/’10, “mediante sistemi di videoconferenza”. Specifiche disposizioni si occupano, poi, di chiarire la procedure da seguire per disciplinare alcuni aspetti di tali incontri.
Si stabilisce, infine, che “fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale”, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti possa “essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore”, in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità. In tal caso, l’avvocato certificherà “l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura”.
Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento (art. 91)
Viene previsto che il rispetto delle misure di contenimento sia “sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Si tratta di una disposizione che limita, in sostanza, le conseguenze a carico del debitore nei casi di ritardi o inadempimenti legati alle misure di contenimento della pandemia e che, pertanto, nulla aggiunge agli ordinari rimedi che l’ordinamento riconosce a tutela delle parti contrattuali.
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi (art. 103)
Viene disposto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori” di cui all’art. 15 T.U. Edilizia (dpr n. 380/’01), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservino la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tale previsione si applica “anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate”. Stesso discorso pure per il “ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati”.
Egualmente, “nei contratti tra privati”, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, “aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura”, viene stabilito che i termini di inizio e fine lavori si intendano “prorogati per un periodo pari alla durata della proroga” di cui sopra. Il committente, “in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale”, sarà “tenuto al pagamento dei lavori eseguiti” sino alla data della loro sospensione.
Sospensione degli “sfratti” (art. 103)
Si dispone la sospensione fino all’1 settembre 2020 dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo
Misure in tema di Enti territoriali locali (art. 107)
È stato differito al 31 luglio 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli Enti locali e al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva. Viene inoltre consentito ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, provvedendo successivamente all’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020.