Quesito
Si domanda in cosa consista il divieto di alterare il decoro architettonico di un edificio previsto dall’art. 1120, secondo comma, cod. civ.
Parere
Secondo la giurisprudenza il divieto di cui trattasi riguarda “quei mutamenti che siano sufficienti ad apportare una disarmonia nell’insieme e si risolvano in un deterioramento” del carattere “estetico o dell’aspetto decorativo” di un edificio, “senza assurgere alla deturpazione, che rappresenta un quid pluris rispetto all’alterazione, perché deturpare significa deformare, rendere brutto, o addirittura ripugnante” (Cass. sent. n. 1800 del 28.7.1965).
* * *
Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
e agenti immobiliari presso le Associazioni territoriali di Confedilizia