Dall’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, in particolare, per effetto della vincolatività tipica dell’atto collegiale stabilita dal primo comma dell’art. 1137 c.c., discende l’insorgenza, e quindi anche la prova, dell’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condòmini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell’edificio o per la prestazione dei servizi nell’interesse comune.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 16635 del 14.6.2024.
10.7.2024
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