“In tema di locazione immobiliare, la morte dell’originario usufruttuario locatore del bene, determina la trasmissione della titolarità del rapporto locatizio agli eredi, con possibilità, per essi, di esercitare i diritti e le azioni che derivano dal contratto, senza che il conduttore possa contestarne la legittimazione per il solo fatto che sia venuto meno il diritto reale di godimento”. E’ il principio chiaramente stabilito – per questa fattispecie, ricorrente più spesso di quanto comunemente si creda – dalla sentenza (inedita) della Cassazione n. 14834/’16. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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