L’art. 1, comma 675, della legge di bilancio 2022, ha previsto l’istituzione, presso il Ministero dell’interno, di un fondo di solidarietà, di 10 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato all’erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all’autorità giudiziaria del reato di cui agli artt. 614, secondo comma, e 633 del codice penale.
Con decreto interministeriale – adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze – sono stati stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse destinate al fondo in questione, prevedendo che possono accedervi i proprietari anzidetti, il cui indicatore della situazione economica equivalente-Isee non ecceda la somma di 50.000 euro e non si trovi in una delle cause ostative indicate nel decreto (art. 2, comma 2, decreto in commento).
Per l’erogazione del contributo si dovrà presentare un’apposita istanza (corredata da una serie di documenti indicati nel decreto) alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove è ubicato l’immobile entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto sui siti dei Ministeri anzidetti, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della Prefettura competente che provvederà all’istruttoria ed effettuerà le previste verifiche a campione.
Entro 60 giorni dalla ricezione, le Prefetture trasmetteranno le istanze ammissibili, alla Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno, la quale – entro 60 giorni dalla ricezione delle istanze – definirà il piano di riparto delle risorse finanziarie, che sarà disposto con decreto e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’interno entro i 5 giorni successivi. Le istanze saranno soddisfatte entro i limiti di capienza del fondo in proporzione alla rendita catastale e all’estensione temporale dell’occupazione abusiva dell’unità immobiliare oggetto della denuncia, ma, in ogni caso, il contributo massimo assegnabile a ciascun soggetto non potrà essere superiore a 10.000 euro.
da Confedilizia notizie, dicembre ’22
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