Un aspetto da tener presente, in ambito condominiale, è che il costruttore di un fabbricato, che successivamente venda le singole unità immobiliari, non è obbligato, per legge, a formare il regolamento di condominio.
Come chiarito dalla Cassazione, infatti, l’art. 1138 cod. civ. si limita semplicemente a stabilire che la formazione del regolamento condominiale è obbligatoria quando il numero dei condòmini sia superiore a dieci. Nulla prevede, invece, circa l’obbligo del venditore delle singole unità immobiliari che sia anche costruttore dello stabile, di provvedere alla formazione di tale regolamento, la quale, pertanto, spetta ai condòmini (cfr. sent. n. 2742 del 23.2.’12). E siccome la legge di riforma nulla ha innovato sul punto, il ragionamento della Corte deve ritenersi, allo stato, ancora pienamente valido.
Estratto “TUTTOCONDOMINIO”
Pubblicati sullo stesso numero del Notiziario:
Condominio e conflitto interessi – Portieri e malattia – Colonnine ricarica elettrica nei condomìni – Servitù ad uso privato – Rendiconto condominiale – Totale o parziale perimento dell’edificio – Regolamento condominio e costruttore – Amministratore proprio condominio, requisiti – Casi clinici di condominio – Antenna sul terrazzo – Ex amministratore, rendiconto lavori.
da Confedilizia notizie, febbraio ’20
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