L’aliquota Iva ridotta al 10% è applicabile alle forniture di energia elettrica dei condominii composti “esclusivamente” da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente a “uso domestico” per il consumo finale.
Lo segnala Confedilizia, precisando che l’Agenzia delle entrate è tornata sul tema dell’aliquota Iva applicabile alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condominii, modificando con la risposta ad interpello n. 142 quanto dalla stessa sostenuto nel 2018 (con risposta ad interpello n. 3).
Ora, quindi, almeno per i condominii esclusivamente residenziali, è possibile l’applicazione dell’Iva al 10% (che precedentemente era stata negata con la risposta del 2018). Restano esclusi dal regime agevolato i condominii costituiti anche da unità immobiliari con destinazione diversa da quella abitativa (quali uffici, studi professionali, negozi, e cioè i condominii che l’Agenzia definisce “prevalentemente residenziali”).
Confedilizia ha già dato istruzioni alle sue Associazioni territoriali, che sono a disposizione dei condòmini e degli amministratori per fornire ogni assistenza. È stata predisposta anche una specifica modulistica per richiedere alle società fornitrici di energia l’applicazione dell’aliquota del 10% nonché (sulla base di un primo esame della questione) il rimborso di quanto eventualmente corrisposto in eccesso nel passato.
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Roma, 8 marzo 2021
UFFICIO STAMPA