“Integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa dei portoni posti all’ingresso di un edificio condominiale, poiché trattasi di beni pertinenziali a servizio e protezione delle private dimore in esso ubicate e posti in un luogo di appartenenza di queste ultime, sicché rientrano pienamente nella tutela apprestata dalla norma”. In questi termini la decisione n. 8421/’20, inedita della Suprema Corte. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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