Legittimazione dell’amministratore alla nomina del difensore del condominio
L’amministratore condominiale ha un’autonoma legittimazione alla nomina del difensore del condominio amministrato, pur in assenza di preventiva autorizzazione assembleare, ove la controversia rientri nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 1131 c.c., a nulla rilevando il fatto che il terzo abbia “invocato la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. del condominio e non la responsabilità contrattuale dell’amministratore verso i condòmini per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte verso di essi, in quanto comunque l’amministratore deve compiere gli atti conservativi dei beni comuni, e nelle liti passive promosse da terzi per il risarcimento dei danni provocati da cose comuni, soggette a quell’obbligo di conservazione, rappresenta i condòmini custodi dei beni comuni”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 2119 del 29.1.2025.
19.2.2025
* * *
Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
e agenti immobiliari presso le Associazioni territoriali di Confedilizia