Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, “perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio”.
Così la Cassazione penale, con sentenza n. 44261 del 3.12.2024.
11.12.2024
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