31° Convegno Coordinamento legali Confedilizia di Piacenza
Piacenza, 18 settembre 2021
Avv. Renzo Rossi
La pandemia da covid-19 ha fatto registrare una tensione tra, da un lato, le istanze dei locatori che, anche durante l’emergenza, non hanno mai cessato di consentire il godimento dell’immobile e di adempiere agli obblighi su di essi gravanti (obblighi di manutenzione straordinaria, obblighi fiscali etc…) e, dall’altro, le istanze dei conduttori, i quali, viceversa, hanno lamentato una compressione del godimento, non imputabile al locatore ma dovuto a factum principis, per effetto dei noti provvedimenti restrittivi delle libertà personali ed economiche.
Nell’intervento ci si interroga se, nella dialettica tra autonomia contrattuale e norme imperative che da sempre permea il diritto delle locazioni, si inserisca una nuova norma cogente costituita dall’obbligo in capo alle parti di rinegoziare il contenuto economico del contratto. E, in tal ultimo caso, se l’obbligo di negoziare comporti un dovere di concludere un contratto modificativo oppure se le parti possano esercitare l’autonomia privata con la stessa ampiezza con cui, nel rispetto dell’obbligo di buona fede, esse possono esercitarla nella fase genetica del contratto.
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