“In materia di locazione di immobile per uso diverso da quello abitativo, l’obbligo del locatore relativo al godimento dell’immobile quanto all’uso convenuto (nella specie, alberghiero) deriva da una garanzia negoziale che le parti devono istituire mediante una specifica pattuizione, non discendendo invece “ex lege” dal contratto locatizio di per sé”. La Cassazione si è espressa in questi termini nella sentenza n. 6123/’18, inedita. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
“In tema di condominio negli edifici, il consenso alla realizzazione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espres... Leggi
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Condominio, innovazioni e consenso