Con sentenza n. 63/4/2021, la Commissione tributaria regionale per la Puglia ha esaminato l’annosa questione della tassazione dei canoni commerciali non percepiti, affermando che il mancato possesso di redditi, in applicazione dell’art. 53 della Costituzione non può essere tassato, restando applicabile la sola tassazione ai fini Irpef della rendita catastale. Il contenzioso si riferisce a un contratto di locazione commerciale in relazione al quale il contribuente aveva ottenuto nel 2007 la convalida dello sfratto per morosità; per lo stesso anno 2007 pertanto, non dichiarando il reddito da locazione. A seguito di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria provinciale di Taranto aveva seguito la tesi del contribuente, ritenendo si fosse in presenza di un caso di risoluzione del contratto e non già di tardività nel pagamento dei canoni; pertanto, nessun reddito andava – secondo la Commissione in questione – dichiarato a titolo di canone di locazione, ed eventuali futuri recuperi avrebbero dovuto essere dichiarati quali redditi diversi. L’orientamento dell’Agenzia, come è noto, si basa sulla lettera dell’art. 26 del Tuir (d.p.r. n. 917/1986) che, per i contratti commerciali, prevede la tassazione dei canoni anche se non percepiti. La Commissione tributaria regionale, premettendo di essere a conoscenza del dibattito esistente in materia e delle non univoche prese di posizione da parte della giurisprudenza, ha ritenuto più rispettosa “dei principii e diritti della nostra Carta costituzionale” – cioè dell’art. 53 Cost. relativo alla capacità contributiva – la tesi “che fornisce un’interpretazione dell’art. 26 d.p.r. 917/1986 in senso opposto a quella fornita dalla Agenzia delle entrate”, e ciò sulla base di precedenti pronunce della Suprema Corte, tra le quali viene citata la n. 6911 del 2003 della sua sezione tributaria. Sentenza, quest’ultima, che fa riferimento non solo all’art. 53 Cost. ma anche allo Statuto dei diritti del contribuente. In applicazione di tale orientamento, la precitata sentenza della Commissione regionale afferma che “non è quindi consentito tassare quelle ricchezze …. che non siano possedute dal soggetto passivo dell’imposta”, concludendo che nel caso di specie il reddito dei fabbricati sia assoggettato ad Irpef in base alla rendita catastale. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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